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Infermieri delle università: contratto Ssn solo ai nuovi assunti, gli altri restano all’Istruzione

Infermieri delle università: contratto Ssn solo ai nuovi assunti, gli altri restano all’Istruzione

Più volte ho trattato la tematica del personale non dirigenziale che, pur lavorando negli ex policlinici universitari, è formalmente dipendente dalle Università. Ho ricordato, in particolare, come Nursind il 24 marzo scorso, nel corso della audizione in Commissioni riunite, avesse chiesto il passaggio di tutto il personale in questione nel comparto della Sanità (articolo su questo sito del 28 marzo 2025), come la surreale divisione degli infermieri in due comparti del tutto antitetici abbia generato un problema irrisolvibile quale la flat tax al 5% sugli straordinari che spetta soltanto agli infermieri formalmente dipendenti delle aziende ed enti del Ssn (Smart 24 lavoro pubblico – magazine del 26.5.2025), come – da ultimo – nel CCNQ siglato lo scorso 17 giugno, invece, sono passati nell’Area della Sanità i dirigenti sanitari non medici ma non gli infermieri (Smart 24 lavoro pubblico – magazine del 19.6.2025). Ebbene, il Governo in un blitz di inizio estate ha inserito in un decreto legge una norma finale che affronta lo scenario sopra descritto.

Il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 144 del 24-06-2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, con l’art. 6 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie”, ha fornito la soluzione alla problematica ma nel modo più inaspettato e, francamente, incomprensibile. Nel comma 1 le aziende ospedaliero universitarie di tipo a) “applicano al personale non dirigente da assumere ... la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità”. Nel comma 2 si ribadisce che “il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, conserva l’inquadramento giuridico ed economico nell’ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca”. La competenza a definire l’appartenenza ad un comparto o area di contrattazione è esclusivamente della contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. 165/2001: il decreto legge di cui si parla costituisce evidentemente un’entrata a gamba tesa in una questione che Aran e Confederazioni pochi giorni prima non erano riusciti a dirimere se non per i dirigenti. A tacere poi dal considerare tra i “casi straordinari di necessità e d’urgenza”, prescritti dall’art. 77 della Costituzione, una vicenda che perdura da 24 anni.

Sicuramente alla base di questa contorta e sibillina disposizione esistono motivazioni politiche, forse interessi sindacali e sicuramente ragioni di impatto fiscale, ma resta il fatto che, traducendo la norma dal politichese spinto in termini comprensibili, si avrà la seguente configurazione: negli ex policlinici a gestione diretta le centinaia di infermieri già in servizio al 24 giugno 2025 continueranno ad essere discriminati contrattualmente e considerati come “ospiti” in virtù della convenzione, mentre chi verrà assunto dalla stessa data sarà in tutto e per tutto assimilato ai colleghi delle aziende ed enti del Ssn. In termini ancora più espliciti, accadrà che nella stessa azienda OU gli infermieri giù presenti avranno sul lavoro straordinario una imposta ordinaria, credibilmente del 35%, quando i loro colleghi neo assunti per lo stesso lavoro straordinario si gioveranno della imposta sostitutiva del 5%. Non credo ci sia altro da aggiungere.

ilsole24ore

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